PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La Repubblica, in armonia con l'Unione europea e con le regioni, promuove ogni forma di turismo legato al mare al fine di:

          a) tutelare, qualificare e valorizzare le risorse del mare;

          b) favorire il mantenimento delle attività umane nelle aree costiere;

          c) favorire le iniziative a difesa dell'ambiente marittimo e del territorio circostante;

          d) recuperare il patrimonio edilizio costiero tutelando le peculiarità paesaggistiche;

          e) sostenere e incentivare le produzioni tipiche costiere, le produzioni di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche;

          f) promuovere la cultura del mare e l'educazione alimentare;

          g) favorire uno sviluppo ecosostenibile dell'economia delle zone costiere.

Art. 2.
(Definizione di attività di turismo marino).

      1. Per attività di turismo marino si intendono le attività di ricezione e di ospitalità esercitate dagli imprenditori turistici nelle zone costiere, organizzati anche nella forma di società di capitali oppure associati fra loro, e le attività di produzione di beni e di servizi anche a carattere artigianale, legate al mare, o

 

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connesse alla pesca e all'allevamento. Il turismo marino comprende l'ittiturismo e il pescaturismo.
      2. Rientrano tra le attività di turismo marino:

          a) dare ospitalità nelle strutture appositamente allestite dagli imprenditori, nonché in edifici o in spazi aperti o in parte di essi di cui gli stessi imprenditori abbiano la disponibilità, in qualità di proprietari, di affittuari o di concessionari;

          b) dare ospitalità anche in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori, purché attrezzati con i servizi essenziali nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti;

          c) somministrare, per la consumazione sul posto, pasti costituiti prevalentemente da prodotti ittici derivanti dall'attività dei soggetti di cui al comma 1 o di altri imprenditori locali di pesca professionale;

          d) somministrare, per la consumazione sul posto, oltre a bevande analcoliche sigillate, anche bevande alcoliche e superalcoliche prevalentemente di produzione locale o regionale;

          e) vendere agli ospiti e al pubblico i prodotti derivanti dall'attività dei soggetti di cui al comma 1;

          f) organizzare attività informative, ricreative e culturali sul mare e sui prodotti ittici, valorizzando le specialità gastronomiche locali a base di pesce.

Art. 3.
(Disposizioni amministrative).

      1. Le regioni, con propri provvedimenti, stabiliscono criteri, limiti e obblighi amministrativi per l'esercizio dell'attività di turismo marino e istituiscono l'elenco regionale dei soggetti abilitati allo svolgimento di tale attività.

 

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Art. 4.
(Contributi finanziari).

      1. A favore degli operatori abilitati all'esercizio delle attività di turismo marino possono essere concessi contributi finanziari, compatibilmente con le normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, per interventi, stabiliti con provvedimenti regionali, volti al restauro, all'adattamento e all'allestimento dei locali o degli edifici destinati alle attività di cui all'articolo 2.
      2. Le regioni stabiliscono criteri di priorità per l'accesso ai contributi di cui al comma 1.

Art. 5.
(Realizzazione delle «strade del mare e delle tipicità locali»).

      1. Al fine di sviluppare l'offerta turistica delle zone costiere e di integrare le specificità del territorio, le regioni possono promuovere e disciplinare con proprie leggi la realizzazione delle «strade del mare e delle tipicità locali».
      2. Le strade di cui al comma 1 sono costituite da percorsi turistici lungo i quali sorgono strutture di produzione o di trasformazione o di distribuzione finale rappresentative delle tipicità locali, relativamente ai prodotti del mare, compresi quelli ittici, o produzioni tipiche non alimentari. Esse costituiscono altresì lo strumento attraverso il quale i territori costieri e le relative produzioni tipiche possono essere promossi, commercializzati e fruiti in forma di offerta turistica.
      3. Le regioni, con propri provvedimenti, stabiliscono criteri, limiti e obblighi amministrativi per la realizzazione delle strade di cui al comma 1.